Con sentenza n. 7077 del 10 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha stabilito che per qualificare la tipologia contrattuale (rinnovo o proroga) non è rilevante la qualificazione giuridica formalmente attribuito dalle parti, bensì l'esistenza in concreto, per il rinnovo di una nuova negoziazione e per la proroga del solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario, con la precisazione che la nuova negoziazione può anche concludersi con la conferma delle precedenti condizioni; solo per la proroga è consentita la revisione dei prezzi