Con ordinanza n. 25989 del 15-10-2019 la Corte di Cassazione ha stabilito l'invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate-Riscossione, avvenuta tramite un avvocato del libero foro.
Tale costituzione, pur operata mediante la produzione della necessaria procura speciale per patrocinare in cassazione, è avvenuta senza indicare e allegare l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo.