Secondo la legge 117/2018, che ha modificato l’art. 172 del Codice della Strada, per trasportare un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il seggiolino occorre utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La disposizione è in vigore dal 7 novembre. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione da € 83 a € 333. In caso di recidiva nel biennio all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Le caratteristiche tecniche del dispositivo sono contenute nel D.M. 2/10/2019, n. 122, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 23/10/2019.
Il dispositivo può essere:
a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Le caratteristiche minime dei dispositivi del tipo a) o b) sono:
a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e atipici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
Nel caso di sistema di tipo c), quindi indipendente sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo, il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori e non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione del seggiolino.
Il fabbricante deve rilasciare dichiarazione di conformità al D.M. 2/10/2019, n. 122 che deve essere mostrata agli agenti accertatori.