Secondo il TAR della Toscana (Sez.II n. 1322 del 9 ottobre 2019) l'affermazione fatta dall’art. 19, comma 12, D-Lgs. 152/06, che “i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, significa che la violazione dei termini stessi assume giuridica rilevanza solo “ai sensi e per gli effetti” di cui alle richiamate disposizioni degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990, cioè ai fini di far valere la responsabilità dirigenziale, per richiedere il danno da ritardo, l’indennizzo o per attivare il potere sostitutivo.
Il ritardo, pertanto, non interferisce sulla legittimità del provvedimento per il solo fatto che sia stato emesso dopo la consumazione dei termini stessi.