L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con proprio parere n. 9196072 del 7/11/2019 è tornata ad affrontare i limiti all'accesso per ragioni di tutela della privacy.
L’oggetto dell'accesso civico risultava essere: «Copie degli elaborati delle prove scritte, dei relativi verbali di correzione e dei curriculum vitae sottoposti da tutti i candidati nell'ambito della procedura concorsuale per l'accesso al 33° ciclo del corso di dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e Psicologia».
L'Università ha respinto l'istanza di accesso civico evidenziando, tra l'altro, che «l'ostensione dei curricula dei candidati e degli elaborati da questi redatti nell'ambito della procedura concorsuale potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ai dati personali dei partecipanti al concorso. È evidente, infatti, come il curriculum vitae, in quanto finalizzato a presentare il candidato in tutti i suoi aspetti, non unicamente legati al percorso studiorum, ma ad attitudini ed inclinazioni personali, anche attraverso l'eventuale adesione ad associazioni, ne tocca o ne può toccare aspetti intimi della personalità. Peraltro, la presenza dei curriculum vitae di dati e informazioni dettagliati degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l'anonimizzazione del documento. Del pari anche l'elaborato scritto è, in linea di massima, indicativo di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, ad esempio relative alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità espressive, o al carattere del candidato, aspetti suscettibili di valutazione nella selezione dei partecipanti. Per tale motivo anche la richiesta di copia degli elaborati scritti deve essere respinta, atteso che risulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale, fornendo la copia degli elaborati priva dell'associazione ai dati personali identificativi dei candidati. Infatti, anche se la correzione dei compiti delle procedure concorsuali avviene in modo anonimo, il fatto che l'elaborato scritto sia redatto di proprio pugno dal candidato, non elimina completamente la possibilità che una volta reso pubblico l'elaborato tramite l'accesso civico, il soggetto interessato possa essere re-identificato a posteriori tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia. Considerata la non accordata accessibilità ai curricula e agli elaborati scritti si considerano parimenti inaccessibili i verbali di correzione degli stessi».
L'istante ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego.
L’autorità garante ha osservato quanto segue:
Nel caso in esame, oggetto dell'accesso civico sono gli elaborati scritti e i curricula vitae dei candidati ad un concorso pubblico, nonché i verbali di correzione degli elaborati.
In primo luogo, per gli specifici profili inerenti all'accesso civico alla copia degli elaborati scritti di un concorso pubblico, si deve tenere presente che tali documenti, in generale, sono indicativi di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni casi, e a seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati è capace di rivelare anche informazioni e convinzioni che possono rientrare nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento (si pensi, in particolare, a elaborati nei quali potrebbero evincersi «opinioni politiche», «convinzioni filosofiche o di altro genere»).
Analogamente si osserva che i contenuti generalmente inseriti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l'accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni, corsi, certificazioni, ecc.), che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei.
Tenuto quindi conto che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», pur nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali per ogni ulteriore trattamento (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013), l'ostensione dei documenti richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Pertanto, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, considerando la natura dei dati personali coinvolti e il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico - conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico agli elaborati scritti dei candidati ad un concorso pubblico e/o a curricula vitae presentati dai candidati (cfr. pareri n. 162 del 30 marzo 2017, doc. web. n. 6393422; n. 246 del 24 maggio 2017, doc. web. n. 6495600; n. 366 del 7 settembre 2017, doc. web n. 7155171; n. 433 del 26 ottobre 2017, doc. web n. 7156158) - l'amministrazione abbia correttamente respinto l'accesso civico ai documenti richiesti.
Per completezza si rappresenta che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013).
Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di accedere alla predetta documentazione, anche per motivi diversi da quelli già oggetto di richiesta di ostensione avanzata in passato, laddove dimostri l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7 agosto 1990.